La Giunta regionale, con le delibere n. 4097 del 21 dicembre 2020 e n. 4478 del 29 marzo 2021, ha approvato i criteri della misura per la Costituzione del Fondo per la Capitalizzazione delle Cooperative.
La misura è rivolta ai soggetti costituiti in forma cooperativa e i loro consorzi (escluse le cooperative agricole e quelle abitative) con sede legale e operativa in Lombardia.
La dotazione finanziaria del fondo è di euro 9.157.141,00.
Di seguito sono sintetizzati i criteri della misura.
La finalità generale è quella di favorire:
- la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde mediante il sostegno a programmi di investimento;
- il consolidamento, messa in sicurezza e rilancio delle imprese cooperative lombarde a seguito della pandemia, promuovendo in particolare il rafforzamento patrimoniale, la valorizzazione del prestito partecipativo quale meccanismo finanziario originale e responsabile per sostenere la capitalizzazione delle imprese da parte dei soci;
- la capitalizzazione e/o aggregazione delle cooperative;
- il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali.
L’agevolazione consiste nel combinato di:
- un finanziamento agevolato erogato interamente a valere su risorse regionali, che può concorrere fino ad un massimo del 60% delle spese ammesse e comunque non oltre 300.000 euro. La durata massima del finanziamento è pari a 10 anni, di cui un massimo di 2 anni di preammortamento (a cui si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate alla prima scadenza utile). Al finanziamento sarà applicato un tasso agevolato, pari allo 0.5%;
- una componente di contributo a fondo perduto che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro;
- una eventuale ulteriore componente di contributo a fondo perduto che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro al raggiungimento dei risultati occupazionali come dettagliato nel bando attuativo;
- una eventuale ulteriore componente di contributo a fondo perduto che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro al raggiungimento dei risultati di capitalizzazione.